E' stato respinto da parte del Giudice Sportivo, il reclamo presentato dallo Speranza dopo il match contro il Bordighera Sant'Ampelio.
Ecco la comunicazione ufficiale:
gara del 1/10/2017 SPERANZA 1912 F.C. - BORDIGHERA SANT AMPELIO
Il G.S.
premesso che la società SPERANZA 1912 F.C. ha proposto tempestivo reclamo deducendo la posizione irregolare di un calciatore della società BORDIGHERA SANT’AMPELIO;
che, in particolare, secondo la prospettazione della reclamante, alla data del 1 ottobre 2017, il giocatore in questione non risulterebbe essere tesserato per il menzionato sodalizio;
che la società BORDIGHERA SANT’AMPELIO ha fatto pervenire controdeduzioni nelle quali ha dedotto di aver inviato, tramite raccomandata a/r, a Questo Comitato, già in data 15 settembre u.s., la documentazione relativa al tesseramento del giocatore de quo;
che, inoltre, la pratica di tesseramento del predetto calciatore risulta essere stata aperta in data 9 settembre u.s.;
che la società reclamata ha prodotto copia della raccomandata e del tagliando di invio;
che, in effetti, la missiva risulta essere pervenuta a Questo Comitato in data 18 settembre u.s.;
che, peraltro, la documentazione afferente il calciatore sullodato non consta agli atti;
che, comunque, essendo la pratica afferente il giocatore in argomento stata aperta in data antecedente all’invio della raccomandata non può escludersi a priori l’inclusione ed il relativo invio della documentazione in data 15 settembre u.s.;
che, come correttamente rilevato dal sodalizio reclamato, a mente dell’art. 39 N.O.I.F. il tesseramento del giocatore decorre dalla data di invio della raccomandata contenente la relativa richiesta;
che, pertanto, non sussistono elementi sufficienti per poter affermare, con il grado probatorio richiesto nell’ambito della Giustizia Sportiva, la responsabilità della società BORDIGHERA SANT’AMPELIO.
Ciò premesso e ritenuto, omologa il risultato conseguito sul campo e dispone l’incameramento della tassa.