Calcio - 14 dicembre 2017, 20:15

Calcio, Allievi Regionali. Mani al collo dell'arbitro, due anni di squalifica per un dirigente dell'Imperia

Calcio, Allievi Regionali. Mani al collo dell'arbitro, due anni di squalifica per un dirigente dell'Imperia

Sono state davvero pesanti le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo al seguito dei fatti accaduti domenica scorsa nel match tra Vado e Imperia, valido per la nona giornata del campionato Allievi Regionali.

Come si legge dal comunicato federale, l'arbitro Bottero non se l'è sentita di terminare la partita dopo un'aggressione subita da parte di un dirigente nerazzurro (squalificato per addirittura due anni), obbligando così il Giudice Sportivo a sancire la vittoria a tavolino a favore del Vado.

L'Imperia è stata sanzionata anche con un punto di penalizzazione.

 

L'estratto dal comunicato del Comitato Regionale Ligure:

premesso che al 32' s.t. della gara in epigrafe, a seguito di uno scontro di giuoco, il direttore di gara assegnava un calcio di punizione in favore della società IMPERIA ed ammoniva, contestualmente, il calciatore responsabile dell'azione fallosa;

che, a seguito di tale decisione, alcuni giocatori della società IMPERIA si avvicinavano all'arbitro per rivolgergli diverse proteste, richiedendo l'espulsione del calciatore della società ospitante;

che, in tale contesto, l'arbitro veniva avvicinato dal Signor Giovanni PELLEGRINO, dirigente della società IMPERIA, il quale - anziché cercare di allontanare i tesserati della propria squadra dalla persona del direttore di gara - lo attingeva con una violenta spinta al corpo, provocandogli dolore;

che, successivamente, il predetto dirigente seguitava nell'aggressione afferrando e stringendo con forza il collo del direttore di gara, provocandogli un intenso dolore fisico;

che, dopo aver allentato la presa sull'arbitro, il Signor PELLEGRINO lo attingeva ulteriormente al corpo con un'altra spinta piuttosto violenta;

.che tale condotta cessava solo grazie all'intervento di alcuni calciatori della società IMPERIA i quali allontanavano il dirigente dalla persona dell'arbitro;

che, a seguito dell'aggressione subita, il direttore di gara lamentava un forte dolore nelle parti del corpo attinte, nonché un pesante senso di vertigine;

che l'arbitro ha, altresì, rappresentato in referto di aver provato un notevole timore per la salvaguardia della propria integrità fisica, vulnerata e messa a repentaglio dalla condotta del dirigente;

che, in tale situazione, il direttore di gara ha ritenuto di non essere più nelle condizioni psico-fisiche adeguate per continuare a dirigere la gara e ne ha, conseguentemente, decretato la definitiva sospensione;

che, temendo per la propria incolumità, l'arbitro ha chiamato i Carabinieri della Stazione di Vado Ligure, i quali giungevano sul posto e verbalizzavano l'accaduto;

che, dopo essersi allontanato dall'impianto sportivo, il direttore di gara, percependo ancora dolore al collo ed al petto per i colpi ricevuti durante l'aggressione in sui danno si recava al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Savona laddove gli veniva diagnosticata una prognosi di giorni otto;

che il contegno del Signor PELLEGRINO va senz'altro inquadrata nel disposto di cui agli artt. 12 co. 5 e 19 co. 4 lett. D) C.G.S., consistendo in una condotta violenta posta in essere direttamente dal soggetto tesserato nei confronti del direttore di gara;

che tale condotta ha, altresì, determinato la sospensione definitiva della gara ed ha influito, pertanto, sul regolare svolgimento della stessa, ai sensi dell'art. 17 co. 1 C.G.S.;

che, infatti, l'arbitro ha sospeso la gara solo in quanto messo in condizione di non poter più svolgere serenamente il proprio ministero dal contegno aggressivo e violento perpetrato in suo danno dal Signor PELLEGRINO;

che tale aggressione barbara e gratuita deve ritenersi inaccettabile su un campo di giuoco, in particolar modo nell'ambito di una competizione giovanile nella quale i soggetti adulti dovrebbero costituire esempio per i più giovani; che, in particolare, deve ritenersi contegno gravemente violento l'aver afferrato per il collo il direttore di gara, stringendolo con forza tale da provocare uno stato di forte vertigine;

che la condotta posta in essere dal Signor PELLEGRINO determinava sia conseguenze lesive sia conseguenze dolorose in capo all'arbitro il quale doveva ricevere cure presso il più vicino Nosocomio;

che l'aggressione patita determinava, altresì, in capo al direttore uno stato di comprensibile timore per la propria integrità fisica;

che il contegno del dirigente è stato, pertanto, l'unica causa efficiente della sospensione della gara.

Ciò premesso e ritenuto, delibera l'inflizione delle seguenti sanzioni nei confronti della società IMPERIA:

- Perdita della gara con il risultato di 0-3

- Penalizzazione punti 1 (uno) in classifica;

- Ammenda pari ad € 600,00, la quale deve intendersi inflitta sia per il comportamento del dirigente sia per quello dei propri sostenitori i quali, per tutta la durata della gara rivolgevano espressioni minacciose e gravemente ingiuriose all'arbitro, con diffida per l'applicazione di più grave sanzione al reiterarsi di simili condotte.

Giovanni PELLEGRINO (dirigente): inibizione fino al 26 dicembre 2019

Adriano PISANO (allenatore): 3 gare

 

Allontanato al 15' s.t. per aver rivolto espressioni gravemente ingiuriose ed irriguardose all'indirizzo dell'arbitro, alla notifica del provvedimento disciplinare si posizionava al di fuori del recinto di giuoco e reiterava ulteriori locuzioni altamente offensive. 

redazione

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