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Calcio | 23 gennaio 2020, 18:10

Calcio, Promozione. Respinto il ricorso della Loanesi, omologata la vittoria del Camporosso

Il dispositivo del Giudice Sportivo

Calcio, Promozione. Respinto il ricorso della Loanesi, omologata la vittoria del Camporosso

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 12/ 1/2020


DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 12/ 1/2020

LOANESI SAN FRANCESCO - CAMPOROSSO

 

Il G.S. Visto il preannuncio di ricorso sulla regolarità della gara in epigrafe, presentato dalla Soc. LOANESI SAN FRANCESCO, nei termini e con le modalità previsti dall'art. 67, primo comma, del C.G.S., con cui veniva chiesta la ripetizione della gara medesima, per supposto errore tecnico dell'arbitro;

Vista la successiva formalizzazione del reclamo in questione nei termini e con le modalità previsti dall'art. 67, secondo comma, del C.G.S., in cui la ricorrente poneva, a motivo del gravame, il fatto che, nella partita in questione, la Società ricorrente avrebbe segnato una rete in modo irregolare, convalidata dal ddg, il quale, poi, avrebbe sostenuto di aver commesso un errore e che avrebbe riportato il tutto a referto, salvo, una volta terminata la gara, rimangiarsi il tutto con il Dirigente Accompagnatore Ufficiale, quando questi si era recato a recuperare i documenti;

Visto il referto della gara di cui trattasi, in cui nulla viene detto con riferimento a quanto contestato dalla ricorrente; Ritenuto opportuno sentire il ddg della gara in questione, il quale -riguardo ai fatti contestati- ha riferito a Questo G.S. che, in occasione della segnatura di una rete a favore della Società CAMPOROSSO, vi era stato un rimpallo ed un difensore, nel tentativo di liberare, colpiva con un calcio la mano del proprio portiere, mentre l'avversario segnava la rete medesima; il ddg, non ravvisando alcuna azione fallosa da parte dell'attaccante, convalidava il punto e, quindi, chiedeva l'intervento del massaggiatore per soccorrere il portiere, mentre si consultava rapidamente con l'AA che operava in quella parte del campo, esclusivamente per avere la certezza che la palla avesse varcato completamente la linea di porta, considerato che l'azione da cui era scaturita la segnatura si era svolta in modo concitato, cosa che il predetto AA confermava.

A fine gara, poi, il massaggiatore della Società ricorrente pretendeva che il ddg riportasse a referto di aver commesso un errore nella convalida della rete;

Ritenuto, altresì, opportuno sentire anche il predetto AA, il quale confermava a Questo G.S. la dinamica dei fatti, come riferita dal ddg; Considerato che per la gara in esame non era presente alcun O.A.; Atteso che nel proprio precedente provvedimento, adottato al riguardo, Questo G.S. – ai fini dell'applicazione del disposto dell' art. 67, comma 7, del C.G.S. – aveva fissato nel giorno 23/01/2020 la data in cui sarebbe stata assunta la pronuncia sul ricorso in esame;

 

Il G.S. Dispone:

Di omologare il risultato conseguito sul campo;

Di incamerare il contributo di cui all'art. 48 del CGS.

redazione

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